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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 183 Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o per altra causa, se egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall'amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell'uffizio potrò interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto sotto la responsabilità e la garanzia della eventuale cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà dalla amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Nel caso di morte per l'amministrazione deve richiedere dagli eredi legittimi del contabile defunto o da altri interessati analogo atto di consenso, specialmente per quanto riguarda la garanzia sulla eventuale cauzione del defunto contabile per la gestione interinale del gerente anzidetto. Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o gli eredi del defunto contabile non intendessero garantire la gestione del gerente, o non fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell'ufficio al gerente del cessato contabile, l'amministrazione da cui esso dipendeva destina un gerente d'uffizio per non far venir meno il servizio pubblico. Quando si verifichi la mancanza di un contabile e siavi urgenza di provvedere, l'intendente di finanza e gli altri capi degli uffici provinciali e compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, possono destinare il gerente informandone il capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende il servizio. Art. 184 In qualunque caso, sia che il servizio di un ufficio passi al gerente stesso del cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente di ufficio come è espresso nell'articolo precedente, l'assunzione in funzioni del gerente deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie, e risultare da processi verbali nei modi prescritti dall'art. 182. In ogni caso i gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei modi prescritti. Art. 185 Gli agenti contabili debbono prestare il loro sevizio e tenere aperti i loro uffici in tutti i giorni feriali, e per le ore stabilite dagli speciali regolamenti ed istruzioni dell'amministrazione centrale da cui rispettivamente dipendono, salvo quanto può essere prescritto nei capitoli speciali per gli esattori delle imposte dirette. Debbono anche fare le loro operazioni nei giorni festivi, quando ci venga ordinato dalle competenti autorità. Art. 186 Gli agenti della riscossione delle entrate e gli uffici postali che sono fuori del capoluogo della provincia, pagano, nei limiti dei fondi di cui dispongono, i titoli di spesa che sono assegnati pel pagamento sulle loro casse dalle delegazioni del tesoro, fermo il disposto dell'art. 320. Art. 187 Gli agenti contabili debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle valute che introitano ed esitano. Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti di monete introitate dagli agenti della riscossione, le quali siano ammesse nei versamenti presso le tesorerie entro limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi o da disposizioni particolari della direzione generale del tesoro. Capo II Della responsabilità degli agenti e altri pubblici funzionari. Art. 188 Gli agenti indicati nell'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia n‚ diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti agenti. Art. 189 Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso. Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito. Art. 190 Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute allo Stato a scadenze determinate, in conformità di liste di carico, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate, di aver iniziato gli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non comprovino con validi documenti l'inesigibilità delle partite. Quelle partite che non possono esser dichiarate assolutamente inesigibili, rimangono iscritte a carico degli agenti. Quando questi paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo à termini di diritto. Art. 191 Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta. Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti. Art. 192 Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali per non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi sieno imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze (39) ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e deb- bono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale. Art. 193 Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento. Art. 194 Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustilicazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del ministro da cui l'agente dipende. Tale decreto, per, vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanen- do integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente. I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. Art. 195 Le istanze per dichiarazione di responsabilità dei funzionari di cui agli articoli 81 e 82 della legge vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti in base agli elementi e documenti che gli sono comunicati dalle rispettive amministrazioni, od anche quando la responsabilità emerga dall'esame dei conti, da fatti o da documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima. Art. 196 Nei casi di responsabilità dei funzionari, i ministri da cui essi dipendono possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza, consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici, indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso. Capo III Delle cauzioni Art. 197 Qualora a norma del comma 3° dell'art. 73 della legge o di speciali leggi o regolamenti sia richiesta la prestazione della cauzione e non sia stabilito in quale misura ed in quale modo debba essere prestata, ci sai determinato, sentito il consiglio di Stato, con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro competente, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi al- la Corte dei conti. Art. 198 Con decreti reali da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, di concerto con gli altri ministri interessati, sentiti il consiglio di Stato e la Corte dei conti, possono disporsi le eventuali cautele a cui debba essere sottoposta la gestione degli agenti contabili. Art. 199 Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni, queste devono essere costituite mediante vincolo su certificati nominativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante depositi alla Cassa depositi e prestiti, in numerario o in titoli al portatore dei debiti sopraindicati. La cauzione può essere data con ipoteca sopra beni immobili quando ci sia consentito da speciali disposizioni regolamentari. Le cauzioni possono altresì, nei casi in cui il ministro delle finanze lo ravvisi opportuno ache nell'interesse della pubblica amministrazione, essere fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da speciali istituti di credito di notoria solidità, e che abbiano assicurato con materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio delle dette obbligazioni. Art. 200 Non si può immettere in funzione un agente contabile, obbligato a prestar cauzione, se non abbia prima adempiuto a tale obbligo, salvo che il ministro competente, con una speciale autorizzazione, lo consenta, accordando all'agente una proroga per la prestazione della cauzione, che può estendersi a sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio. Per gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o si autorizza la riduzione, il trasporto o la cancellazione del vincolo si osservano le disposizioni dell'art. 27 della L. 14 agosto 1862 n. 800. Art. 201 Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento di un debito, ed abbia autorizzata l'amministrazione a rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata, si procede all'alienazione ed all'incasso del prezzo ricavato, a cura del ministero o della amministrazione competente. Capo IV Delle tesorerie e degli uffici provinciali del tesoro, delle casse, del controllo e delle verifiche. Art. 202 Lo Stato provvede al servizio di tesoreria mediante la tesoreria centrale e la tesoreria provinciale. La prima è esercitata direttamente dallo Stato. L'esercizio della seconda può essere affidato ad un istituto bancario che lo effettua mediante sezioni nelle provincie e nelle colonie e con le norme contenute nel presente regolamento, in quelli speciali ed in apposite istruzioni. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria tiene le scritture stabilite dalle disposizioni in vigore e da tutte le altre che venissero in seguito emanate con regolamenti ed istruzioni ministeriali o dalle amministrazioni interessate previo accordo col ministero delle finanze. Il D.P.R. 4 giugno 1925 n. 835 ha dato mandato al Ministero delle finanze di approvare una convenzione con la Banca d'Italia per il trasferimento a questa di tutte le funzioni di carattere esecutivo esercitate dalle Delegazioni del tesoro. La convenzione di cui sopra è stata approvata con D.M. 16 giugno 1925. Art. 203 Gli intendenti di finanza esercitano la vigilanza sul servizio di tesoreria della rispettiva provincia conto della direzione generale del tesoro. Art. 204 La tesoreria centrale, oltre le operazioni contemplate nel presente regolamento, compie anche quelle concernenti il servizio dell'amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti, per il quale il tesoriere centrale è pure tenuto a rendere conto alla Corte dei conti. Provvede inoltre al servizio del movimento dei fondi dello Stato con le sezioni di tesoreria ai sensi dell'art. 515 e col contabile del portafoglio.
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